Lavoro

Lavoro

Un interessante pronuncia sul termine decadenziale per l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato.

MASSIMA

Quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, l’azione per l’accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all’art. 32, comma 3, lett. b) della l. n. 183 del 2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di “recesso del committente” e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare. (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 10 dicembre 2019, n. 32254).

La Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza in commento ha stabilito che quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, l’azione per l’accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione ordinaria; tale azione non deve dunque essere assoggettata al regime decadenziale di cui all’articolo 32, comma 3, lettera b), L. 183/2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di recesso del committente e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare.

(Stralcio del commento di Evangelista Basile Centro Studi Forense – Euroconference)