Una recente pronuncia della Corte di Cassazione pone l’accento sulla sempre dibattuta tematica della competenza per territorio in relazioni ad obbligazioni contrattuali in tema di luogo dell’adempimento.
MASSIMA
Ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la destinazione contrattuale del luogo di adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo della compravendita dei beni mobili presso l’acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell’ipotesi dell’adempimento, mentre nel caso dell’inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498 c.c. e, conseguentemente, detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore, per cui ai sensi dell’art. 1498 c.c., il pagamento del prezzo della vendita, in mancanza di pattuizioni od usi diversi, deve avvenire contestualmente all’atto della consegna; ne consegue che, ove il pagamento non avvenga in tale momento, lo stesso va effettuato al domicilio del creditore.
Pertanto, nel caso in cui il pagamento sia previsto successivamente alla consegna della merce e il venditore abbia agito in via giudiziale per ottenere l’adempimento all’obbligazione di pagamento, la competenza secondo il criterio del forum destinatae solutionis va individuata seguendo il criterio dell’art. 1498 c.c., comma 3, ossia nel domicilio del venditore.